Il Regolamento (UE) 2016/425 disciplina i dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza e ne stabilisce i requisiti essenziali ai quali devono rispondere.
I dispostivi di protezione individuale sono suddivisi in tre categorie (I, II e III) che, a seconda del rischio, prevedono una procedura di valutazione di conformità differente.
CATEGORIA I (rischi minimi): il fabbricante dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI soddisfa i requisiti applicabili del regolamento (predispone la documentazione tecnica e un processo di fabbricazione e controllo adeguato a garantirne la conformità).
CATEGORIA II (rischi non lievi ma non mortali): un organismo notificato esamina il progetto tecnico del DPI e verifica che soddisfi i requisiti del regolamento. Nello specifico, l’esame del tipo prevede l’analisi della documentazione tecnica e l’esecuzione di prove su un campione rappresentativo della produzione prevista.
CATEGORIA III (rischi gravi): la procedura di valutazione di conformità è la medesima della categoria II, a cui si aggiungono visite periodiche in fabbrica per la verifica della conformità del DPI al tipo certificato, tramite prelievo di campioni da testare in laboratorio o controllo del sistema qualità.
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